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lunedì 26 febbraio 2018

La Pericolosa Illusione della Moneta Fiscale (e Complementare)

(PDF) Da qualche tempo alcuni economisti e/o professionisti che si qualificano esperti in economia, finanza, fiscalità, sovranità e moneta propongono, per correggere le disfunzioni dell’Eurosistema, l’introduzione, in forma gratuita ed aggiuntiva, della c.d. “moneta fiscale” [qualunque titolo che lo Stato si impegna ad accettare per l’adempimento di obbligazioni fiscali (tasse, imposte, contributi ai sistemi sanitari e pensionistici pubblici, eccetera), cioè di titoli finanziari che diano diritto a conseguire, dopo un certo numero di anni dalla loro introduzione, sconti fiscali]. Un diritto di riduzione degli importi dovuti a titolo di imposte (quindi un diritto a beneficiare di uno sconto fiscale) metterebbe in atto un’azione di stimolo della domanda aggregata, intervenendo sulle sue varie componenti e rilanciando contemporaneamente consumi privati, spesa sociale e investimenti. 

Tanto più la manovra venisse indirizzata verso soggetti con alta propensione e necessità di spesa, tanto più elevato sarebbe l’impatto sulla domanda aggregata. Chi ricevesse Moneta Fiscale beneficerebbe di un immediato incremento della sua capacità di spesa, la rivolgerebbe all’acquisto di beni e servizi, e riavvierebbe produzione e occupazione. L’introduzione della Moneta Fiscale restituirebbe alle economie nazionali le leve d’azione perse con il passaggio alla moneta unica, senza peraltro compromettere (anzi, consentendo di raggiungere) l’obiettivo di stabilizzare in valore le passività statali da rimborsare in euro, e di ridurle costantemente rispetto al PIL. La Moneta Fiscale sarebbe quindi la soluzione per dare stabilità ed efficienza all’Eurosistema e per risolvere il problema degli altissimi, inaccettabili, livelli di disoccupazione nell’Europa mediterranea. 

E tutto questo senza chiedere agli stati dell’ex area marco (Germania ma anche Austria e Olanda) neanche un centesimo di trasferimenti fiscali (soluzione alternativa che costerebbe a questi ultimi paesi il 5% del PIL indefinitamente). Inoltre, essendo utilizzata a fini anticiclici (ovvero per contrastare il ciclo economico negativo sostenendo la domanda) e a livelli diversi da paese a paese, in funzione delle differenti situazioni congiunturali, non comprometterebbe, ma al contrario agevolerebbe la conduzione della politica monetaria da parte della BCE. Infine, la Moneta Fiscale sarebbe compatibile con i trattati e i regolamenti UE non trattandosi di moneta legale ad accettazione obbligatoria (e non violando, quindi l’esclusiva riservata alla BCE dall’art. 128 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e non essendo una componente del deficit pubblico annuo né del debito pubblico complessivo (trattandosi di un non payable tax credit).

La proposta, per quanto suggestiva, purtroppo si scontra, contrariamente a quanto ritengono gli autori della stessa, non solo con l’austerità necessitata dell’euro, ma con il diritto dei trattati UE. Essa infatti si basa su due presupposti errati, ovvero che gli Stati appartenenti all’UE ed all’eurozona abbiano conservato, da un lato, la sovranità monetaria e, dall’altro, la competenza esclusiva in materia di politica fiscale.

Cominciamo dalla sovranità monetaria. Essa è certamente (mutuando la definizione datane da uno dei proponenti della Moneta Fiscale) “il diritto o potere da parte di una Stato di creare moneta, in linea con le sue scelte di politica economica”. Politica economica che, a sua volta, consiste nelle scelte di politica monetaria e di politica fiscale. Orbene:

- a norma dell’art. 2 TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione europea) “quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione”;

- l’art. 3, comma 1°, lett. C) attribuisce all’Unione la competenza esclusiva nel settore della “politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro”;

- ergo, gli Stati membri non hanno potere alcuno di legiferare e di adottare atti giuridicamente vincolanti nel settore della politica monetaria (ovvero degli strumenti, degli obiettivi e degli interventi tesi ad orientare la moneta, il credito e la finanza, al fine di raggiungere obiettivi prefissati di politica economica);

- a’ sensi dell’art. 127 TFUE, la definizione e l’attuazione della politica monetaria dell’Unione è compito del SEBC (Sistema europeo di banche centrali, che fa capo alla BCE), la cui azione dev’essere indirizzata al conseguimento dell’ “obiettivo principale” del “mantenimento della stabilità dei prezzi”, ovvero di una bassissima inflazione (obiettivo “principale” per non dire, con Mario Draghi, “unico”, innanzi al quale ogni altro obiettivo passa comunque in second’ordine: la norma recita infatti “fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi...” ecc.);

- il “mantenimento della stabilità dei prezzi” è notoriamente ottenuto, nel sistema dei trattati UE, con la deflazione salariale e la conseguente riduzione della domanda interna (Mario Monti, in una nota intervista reperibile su YouTube, parla addirittura di “distruzione” della domanda interna); deflazione salariale a sua volta ottenuta mediante la precarizzazione del lavoro ed il mantenimento di un elevato tasso di disoccupazione (che serve a piegare le resistenze dei lavoratori alle progressive riduzioni delle garanzie e dei salari). Ciò è tanto vero che la Commissione europea, tutti gli anni e per ciascuno Stato dell’Unione, stabilisce un “tasso di disoccupazione non inflazionistico” conosciuto con l’acronimo NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unenployment) - cioè un tasso di disoccupazione “naturale”, un livello di disoccupazione “strutturale” che mantiene stabili i prezzi e quindi l’inflazione - al di sotto del quale la disoccupazione non deve scendere, per non innescare l’inflazione;

- ogni azione di stimolo della domanda mediante un intervento statale “elargitivo”, teso ad incrementare la capacità di spesa dei cittadini da rivolgere all’acquisto di beni e servizi e conseguentemente a riavviare la produzione e l’occupazione si porrebbe quindi in netto contrasto - innescando un naturale processo inflattivo riguardante ovviamente anche l’euro (se cala la disoccupazione, cresce il potere contrattuale dei lavoratori) - con il principale obiettivo dell’Unione (art. 3, comma 3° TUE; art. 119, comma 2° TFUE) e del SEBC (art. 127 TFUE);

- l’art. 4, comma 3°, ultimo periodo, TUE impone agli Stati membri dell’Unione di astenersi “da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione”. Gli Stati, scegliendo di rimanere membri dell’UE, sono quindi obbligati ad astenersi da qualsiasi misura finalizzata a stimolare la domanda, il cui incremento determinerebbe un aumento dei prezzi, mettendo in chiaro pericolo il conseguimento del principale obiettivo dell’Unione stessa;

- pensare, alla luce del quadro normativo appena tracciato, che lo Stato abbia conservato la sovranità monetaria (e che la possa pure esercitare) è dunque un’idea assai ottimistica, ma un tantino ingenua. Si tratterebbe, in ogni caso, di una sovranità priva di contenuto, svuotata, “desovranizzata” (per dirla con Luciano Barra Caracciolo), militarmente vincolata a mantenersi “compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE” (art. 131 TFUE).

- come avverte giustamente Marco Mori, “qualsiasi tentativo di esercitare la sovranità monetaria, con qualsiasi forma, da parte di uno Stato membro comporterebbe l’immediata e violentissima reazione di Bruxelles”. Sia dal punto di vista giuridico (cfr., ad es., l’art. 136 TFUE), che di fatto (ad es., come ricorda ancora Marco Mori, “chiudendo rapidamente le nostre banche”, bloccando i bancomat e tutti i sistemi di pagamento, e “creando uno stato di pressione tale da far cadere qualsiasi governo che si volesse cimentare in questa avventura, senza avere pronti tutti gli strumenti per lasciare l’eurozona”.

Passando alla politica fiscale, l’affermazione che essa sia “sicuramente di competenza esclusiva degli Stati” pare ignorare l’esistenza del “Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria”, altrimenti conosciuto come “Fiscal Compact” (adottato a Bruxelles il 2 marzo 2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, ratificato dall’Italia con L. 23 luglio 2012 n.114 pubblicata sulla Gazz.Uff. del 28 luglio 2012, n.175, s.o. n.160), nonché degli atti giuridici (regolamenti e direttive) conosciuti come Six-Pack e Two-Pack.

Il Fiscal Compact è’ un trattato che rafforza il volto oligarchico e tecnocratico dell’Unione, spazzando via i rimasugli di sovranità sino a quel momento rimasti in capo agli Stati nazionali. E’ un possente steccato, formato da rigidi paletti, con il quale qualsiasi governo italiano deve e dovrà per forza fare i conti. Rigore e austerity sono obbligatorie (oltre che necessarie) se si vuol continuare a far parte dell’Unione. Rappresenta il culmine del processo di irrigidimento dei vincoli di bilancio imposti dalla UE e finalizzati ad impedire qualsiasi forma di intervento pubblico nell’economia. Introduce modifiche ai trattati europei e alle Costituzioni nazionali tali da disegnare un quadro giuridico del tutto nuovo rispetto al passato, sia rispetto ai poteri del governo dell’Unione, sia nel campo della governance dell’euro e del diritto costituzionale nazionale.

Come ha da tempo rimarcato la dottrina giuridica ed economica, con questo trattato e con gli atti giuridici precitati si è voluto “risolvere definitivamente l’asimmetria tra politica fiscale e politica monetaria creata dall’assetto di Maastricht: ora sono entrambe (e non più solo la politica monetaria) interamente e formalmente sottratte al controllo delle istituzioni elettive nazionali” (Aldo Barba, Avanzi di bilancio e deficit di democrazia nel nuovo patto fiscale dell’UE, Studi economici, 2012, n.1, 115 ss.).

Con tale pacchetto di norme, infatti, la politica fiscale dell’Unione ha di certo rafforzato la dottrina del bilancio in pareggio e l’obiettivo del rientro dal debito pubblico, ma ha soprattutto completato lo svuotamento delle sovranità nazionali: “Il bilancio in pareggio si impone come principio costituzionale nei singoli paesi; la sede della programmazione economica e finanziaria diviene l’Unione; di fatto, a guidare l’Unione non sono però istituzioni federali, ma un controllo inter-governativo che ha la Germania come membro predominante e al quale gli altri paesi accedono formalmente ma con scarsa capacità di incidere sulle decisioni prese”. Si è così realizzata “la centralizzazione in un solo paese delle leve del governo dell’economia”. Le disposizioni che ridisegnano l’intero processo di governance economica della UE hanno cioè creato “una vera e propria unità di comando sovranazionale della finanza pubblica”.

E’ assolutamente fondamentale capire che lo spazio di tempo all’interno del quale si realizza il trasferimento della programmazione economica e finanziaria dai singoli Stati agli organismi comunitari è il “semestre europeo per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche e di bilancio”, mediante il quale si è voluto assicurare che i programmi di stabilità e convergenza fossero presentati e valutati prima dell’adozione delle decisioni chiave sui bilanci nazionali dell’esercizio successivo, all’uopo fissando “un termine adeguato per la presentazione di detti programmi” (Consiglio dell’Unione europea, 2011c, p.12).

Di fatto, “La tempistica del semestre europeo nega ai Parlamenti nazionali ogni possibilità di esercitare un’effettiva azione di controllo e validazione della programmazione fiscale. In gennaio la Commissione presenta l’indagine annuale sulla crescita; tra febbraio e marzo il Consiglio europeo formula le linee guida di politica economica e di bilancio per gli Stati membri; in aprile gli Stati membri approvano i Piani nazionali di riforma (PNR) e i Piani di stabilità e convergenza (PSC) elaborati secondo le linee fissate dal Consiglio; a giugno, infine, Commissione e Consiglio elaborano e approvano le raccomandazioni sui PNR e i PSC presentati, dando così inizio al processo di approvazione da parte dei singoli Parlamenti nel corso della seconda metà dell’anno. La notifica che gli Stati membri si sono impegnati a fornire all’Unione entro il 30 aprile dei piani di riforma e stabilità è il passaggio chiave del processo. Si consideri, ad esempio, il caso dell’Italia. Il Documento di Economia e Finanza (DEF) che contiene i piani di riforma e di stabilità deve essere consegnato alle camere entro il 10 aprile di ogni anno per le conseguenti deliberazioni. La presentazione al Parlamento di questo documento, tuttavia, non può essere anticipata, non potendosi avviarne l’elaborazione prima della pubblicazione dei dati consuntivi di contabilità nazionale per l’anno precedente, diffusi tradizionalmente dall’ISTAT il 1° marzo di ogni anno, e dei dati sull’indebitamento netto e sul debito, notificati il 30 marzo da ISTAT ad Eurostat. Le camere hanno quindi a disposizione solo la seconda metà di aprile per familiarizzarsi con la programmazione economica e finanziaria del paese ed approvarla” (Aldo Barba, op. cit., 118).

La programmazione economica imposta dall’Unione è stata quindi totalmente esclusa dal dibattito politico. Tra il 10 ed il 30 aprile di ogni anno le camere si limitano a calendarizzare le date necessarie a formalizzare la doppia approvazione dei piani di riforma e stabilità elaborati secondo i dettami del Consiglio. Con l’introduzione dell’istituto del Two-Pack, i singoli governi nazionali sono poi obbligati a presentare alla Commissione Europea (e all’Eurogruppo), entro il 15 ottobre di ciascun anno e prima dell’approvazione da parte dei singoli parlamenti nazionali, le rispettive manovre di finanza pubblica al fine di consentire di verificare il rispetto degli impegni presi con le autorità europee nei primi sei mesi dell’anno (ovvero nel semestre europeo). In caso di mancato o carente rispetto degli accordi sottoscritti, la commissione europea può chiederne la modifica (seppur in assenza di diritto di veto). Nel caso in cui un Paese disattenda le raccomandazioni, oltre a subire azioni legali, può incorrere in procedure per deficit eccessivo e, nel caso, anche in sanzioni economiche. Ed è importante precisare che il Six-Pack permette l’avvio della procedura per deficit (o disavanzo) eccessivo non solo se il rapporto debito/PIL supera il limite del 60% del PIL, ma anche se l’eccedenza non diminuisce ad un ritmo soddisfacente. La definizione di disavanzo eccessivo non è cioè legata solo alla soglia del 3%, ma anche allo scostamento dal 60% del rapporto debito/PIL. 

Risulta dunque eccessivo non solo un disavanzo superiore al 3%, ma anche ogni deficit che non consenta al Paese considerato di ridurre il rapporto debito/PIL (che sia superiore al 60%) al ritmo del 5% annuo.

Con la nuova governance europea si completa quindi il processo di trasferimento della attività di programmazione economica e finanziaria dalle sedi nazionali a quelle politicamente irresponsabili dell’Unione. Di fatto e di diritto, il nuovo quadro giuridico disegnato dal Fiscal Compact, dal Six-Pack e dal Two-Pack consente alla Commissione Europea, cioè ad un organo autoreferenziale e privo di qualsiasi investitura democratica, di determinare nel dettaglio le politiche economiche degli Stati membri, imporre riforme e stabilire sanzioni in caso di inadempimenti. La Commissione e la Corte di Giustizia Europea possono stabilire ciò che gli Stati devono fare, indipendentemente dalla volontà dei Parlamenti ed in barba alle stesse Costituzioni nazionali (poste, nella gerarchia delle fonti, ad un livello inferiore rispetto a quello del diritto comunitario). L’indirizzo politico di ogni Stato (sotto il profilo economico e, quindi, della politica monetaria, fiscale e di bilancio, ma conseguentemente anche industriale ed occupazionale) è predeterminato dalla governance economica della UE (cioè da un apparato di comando a struttura oligarchico-plutocratica e politicamente irresponsabile), a prescindere da qualsiasi esito delle elezioni e da qualsiasi composizione del parlamento (è perciò estremamente ingenuo – e lo è in modo così disarmante da sfiorare il ridicolo - riporre speranze di cambiamento nell’esito elettorale del 4 marzo prossimo, qualunque esso sia).

È altresì importante ribadire che “tutta la nuova governance europea si fonda su una concezione della politica economica che intende gli squilibri macroeconomici come patologie da sanzionare invece che da superare. La peculiarità di questa concezione va colta notando che gli strumenti per attuare politiche economiche finalizzate al superamento degli squilibri non sono più nelle mani delle singole nazioni (nel qual caso potrebbe aver senso un controllo di tipo sanzionatorio). A gestire la politica economica comunitaria sono proprio la Commissione e il Consiglio, che in tal modo sanzionano i paesi per squilibri che questi non possono che affrontare con l’inasprimento del rigore fiscale. Bisogna poi considerare che uno spazio politico comune in senso federale non esiste, essendosi il processo decisionale evoluto in senso esplicitamente inter-governativo. La sanzione più severa che colpisce un paese che l’Unione considera squilibrato, prima ancora che i depositi infruttiferi e le ammende, è la perdita di peso politico e la conseguente incapacità di dar forza alle proprie istanze nella cabina di regia della politica economica europea” (Aldo Barba, op. cit., 121)

Pensare, in un tale contesto normativo [cioè in un contesto ordoliberista che vuole una crescita sostenuta dalla deflazione salariale (e, dunque, dalla riduzione dei costi unitari di produzione) e che rincara pesantemente l’ortodossia fiscale sulla quale si fonda la moneta unica sino al punto di considerare eccessivo ogni deficit che non consenta ad un Paese attenzionato di ridurre il rapporto debito/PIL (eccedente il 60%) al ritmo del 5% annuo], che le centrali di comando dell’UE siano disposte a concedere allo Stato italiano di elargire sconti fiscali, seppure a termine, nella misura di 100 miliardi all’anno (alcuni propongono addirittura titoli di sconto fiscale per un ammontare di 400 – 500 miliardi) per stimolare la domanda aggregata (e, quindi, i consumi e l’occupazione, generando inflazione) implica una dose industriale di ingenuo e fallace ottimismo e rivela una sorprendente mancanza di consapevolezza sul fatto che l’euro richiede necessariamente politiche di austerità. 

Come ci ha insegnato Alberto Bagnai “le politiche di austerità sono una scelta obbligata a causa della rigidità nominale determinata dall'euro”, essendo impossibile “fare politiche espansive di qualunque tipo (fiscale, monetario) e a qualsiasi livello (nazionale, sovranazionale) in presenza di cambi rigidi senza aggravare il deficit estero dei paesi più deboli”. Politiche di stimolo della domanda in presenza della moneta unica comporterebbero infatti, per il nostro Paese, un incremento delle importazioni ed una conseguente crisi della bilancia dei pagamenti Diminuendo invece i redditi privati, si riducono i consumi, si riducono quindi le importazioni e migliorano i conti esteri. 

Nel quadro dell’euro la politica tributaria in Italia può operare solo ed esclusivamente nel senso dell’austerità. L’austerità c’è perché c’è l’euro. Sono quindi l’euro e l’Unione europea i nemici da combattere, non le politiche di austerità, necessitate dalla moneta unica.

Non comprendere tutto questo e proporre soluzioni alternative impossibili e deleterie in relazione al quadro normativo nel quale le si vorrebbe introdurre è molto pericoloso, perché distrae dal principale obiettivo sul quale ci si dovrebbe invece concentrare: l’uscita dell’Italia dall’euro e dall’Unione europea, unica chance di ripresa per l’economia del nostro Paese.

Mario Giambelli Gallotti

lunedì 6 giugno 2016

La moneta cartacea al tempo della Rivoluzione Francese

[..] (PDF) C'è pochissimo in economia che chiami in causa il sovrannaturale. Ma c'è un fenomeno che è stato per molti una tentazione in questo senso. Guardando un foglio rettangolare, spesso di mediocre qualità, che raffigura un eroe nazionale o un monumento o un'immagine classica vagamente ispirata a Pieter Paul Rubens o a Jacques-Louis David o un mercato di verdura particolarmente ben fornito e stampato con inchiostro verde o marrone, essi (i francesi ndr.) si sono posti questa domanda: perché una cosa che in sé è così priva di valore deve essere così evidentemente desiderabile? Che cosa le dà, a differenza di una simile massa di fibre ritagliata dal giornale di ieri, il potere di ordinare merci, di assicurarsi servizi, di suscitare cupidigia, di ispirare avarizia, di invitare al crimine? Deve certamente entrare in gioco un elemento magico; ci deve essere una spiegazione metafisica o extraterrestre. Abbiamo già accennato alla reputazione quasi sacerdotale e alla tendenza di coloro che si occupano di moneta per professione. Esse sono in parte dovute al fatto che si ritiene che sappiano a che cosa è dovuto il valore di un pezzo di carta che in sé non ne ha alcuno.

La spiegazione è totalmente laica e la magia non c'entra. I teorici della moneta hanno solitamente distinto tre tipi di valuta: 1) quella che, come l'oro o l'argento, deve il suo valore a una desiderabilità intrinseca derivata da riconosciuti servizi all'orgoglio del possesso, al prestigio della proprietà, all'ornamento professionale, alla posateria o all'odontoiatria; 2) quella che può essere automaticamente cambiata in qualcosa che abbia questa desiderabilità intrinseca o che contenga, come i biglietti della baia di Massachusetts, la promessa di tale convertibilità; 3) quella che in sé non vale nulla e non contiene alcuna promessa di convertibilità in qualcosa di utile o di desiderabile, ma è sostenuta, al più, dalla volontà dello Stato di farla accettare. In realtà queste tre versioni sono solo delle varianti su un tema unico. John Stuart Mill, come abbiamo visto, faceva dipendere il valore della moneta dalla sua disponibilità in rapporto all'offerta di cose da acquistare. Se la moneta era d'oro e d'argento, non era molto probabile, se non in casi eccezionali di sovrabbondanza come per San Luis Potosi o il mulino di Sutter, che la sua quantità aumentasse eccessivamente. Il suo limite intrinseco era la sicurezza di una quantità limitata e quindi di un valore costante. La stessa garanzia di offerta limitata valeva per la moneta cartacea interamente convertibile in oro e in argento. O per quella che non poteva essere convertita in niente, purché la sua emissione non superasse certi limiti. L'importante era la scarsità, non la mancanza di valore intrinseca. Ma il guaio della carta era che, una volta eliminata la convertibilità, non c'era nulla che potesse limitarne l'offerta. Era dunque passibile di un aumento Illimitato che ne avrebbe diminuito o annullato il valore. Il fatto che la carta in sé non valga nulla è solo un particolare. Delle pietre estratte a caso dalla superficie terrestre e divise In unità di una libbra o più non sarebbero molto indovinate La loro disponibilità sarebbe infatti talmente grande da rendere insopportabile anche il peso delle pietre necessarie per una piccola transazione. Ma quelle estratte sulla luna e portate sulla terra, una volta divise e munite di debito certificato sul loro peso e sulle loro origini, anche se geologicamente non distinguibili dalle pietre terrestri, sarebbero invece una buona possibilità; almeno fino a quando i viaggi sulla luna fossero ancora pochi e le rocce lunari conservassero così la scarsità necessaria.

L'ingegnosità degli assignats era nel bene in cui potevano essere convertiti, ed era la scarsità di questo bene a conferire loro un valore. Non si trattava di oro o di argento, metalli non disponibili in quantità sufficiente, poiché, come si può facilmente immaginare, appartenevano in massima parte a coloro contro i quali era scoppiata la Rivoluzione. E che di conseguenza erano stati nascosti o mandati o portati all'estero. L'attività che fungeva da garanzia e da limite era la terra, cioè proprio la cosa che la Rivoluzione rendeva disponibile e che ne era stata, in buona parte, la causa. La terra non la si poteva nascondere. E non poteva portarsela appresso neanche il più ingegnoso degli emigrati. Era inoltre impossibile che ne aumentasse la quantità complessiva. Per questa ragione chi era rimasto in Francia desiderava possederla come se fosse stato oro.

All'inizio la risorsa principale non era costituita dalle terre degli aristocratici ma da quelle della Chiesa. Secondo le valutazioni più diffuse, esse erano nel 1789 un quinto delle terre francesi. Gli Stati generali erano stati convocati in seguito alla spaventosa pressione fiscale cui il regno era soggetto. Non era possibile ottenere altri prestiti. E non esisteva una banca centrale cui si potesse ordinare di indirne uno. Tutto dipendeva ancora dalla disponibilità di mutuanti volonterosi o di persone che si potessero convincere o costringere a fare il proprio dovere. Era difficile pensare che il terzo stato acconsentisse a votare nuove o maggiori imposte quando i suoi membri erano soprattutto preoccupati dalla severità repressiva di quelle che già venivano riscosse. Così il 17 giugno 1789 l'Assemblea nazionale proclamò illegali tutte le tasse, attenuando questa sbalorditiva decisione soltanto con la clausola che sarebbe stato ancora possibile riscuoterle su base temporanea. Intanto il ricordo di John Law rendeva i francesi ancora diffidenti di fronte alla normale moneta cartacea: nel 1778 la proposta di un’emissione di biglietti con interesse aveva suscitato una tale opposizione che si era dovuto ritirarla. Ma un’emissione di biglietti convertibili in terra era un altro discorso. Le proprietà immobiliari del clero furono un dono del cielo alla Rivoluzione.

L’azione decisiva fu condotta il 19 dicembre 1789. Venne autorizzata un’emissione di quattrocento milioni di lire che avrebbero, secondo le promesse, “saldato il debito pubblico, stimolato l’agricoltura e l’industria e assicurato alle terre una migliore amministrazione”. Questi biglietti, gli assignats, sarebbero stati riconvertibili entro cinque anni, grazie alla vendita di un valore equivalente in terre della Chiesa e della Corona. I primi assignats assicuravano un interesse del 5 per cento e chiunque ne avesse posseduto a sufficienza poteva scambiarli direttamente con delle terre. Nell’estate successiva si autorizzò una nuova abbondante emissione, eliminando però l’interesse. In seguito ne vennero emessi anche di taglio inferiore. Cominciarono così le perplessità. Si citava ancora il nome di Law. Intervenne persino un anonimo americano con un Advice of the assignats by a citizens of the United States. Egli metteva in guardia l’Assemblea contro gli assignats, partendo dalle foconde esperienze del suo paese con i biglietti continentali. Comunque la reazione iniziale a questa valuta basata sulla terra fu generalmente favorevole.

Se fosse stato possibile limitarli all’emissione originaria o a quella del 1790, gli assignats sarebbero passati alla storia come un’innovazione di singolare interesse. La loro base non era l’oro, l’argento o il tabacco ma, solida e logica, la buona terra di Francia. E nei primi anni il loro potere d’acquisto era rimasto costante. Si parlava con ammirazione del fatto che gli assignats avevano messo in circolazione la terra. Si erano incrementati gli affari, era aumentata l’occupazione ed erano state facilitate le vendite delle terre appartenenti alla Chiesa e ad altri enti pubblici. In certi casi, erano state anche vendute a prezzi troppo buoni. In rapporto con il reddito annuo, i prezzi fissati erano infatti relativamente modesti: gli speculatori che erano riusciti ad arraffare grandi quantità di assignats potevano approfittare di queste occasioni.


Ma in Francia, come già in America, premevano con insistenza le esigenze della Rivoluzione. Le terre erano limitate, ma si potevano aumentare i diritti su di esse. Alla grande emissione del 1790 ne seguirono altre, specialmente dopo il 1792, quando scoppiò la guerra. A questo punto i prezzi indicati in assignats cominciarono a salire, mentre diminuiva rapidamente il loro tasso di cambio in oro e argento, operazione autorizzata a suo tempo dall’Assemblea. Nel 1793 e 1794, con la Convenzione e la gestione finanziaria di Cambon, ci fu un periodo di stabilità. Si stabilirono anche calmieri con un certo successo. E, cosa potenzialmente anche più importante, l’offerta degli assignats venne ridotta con la brillante trovata di invalidare quelli che erano stati emessi durante la monarchia. In quegli anni, se cambiati in oro o argento, avevano ancora un valore pari al 50 per cento circa del nominale. Ma ben presto si tornò in una situazione di emergenza. E si stamparono sempre più assignats. Dopo il 1793, prendendo un’iniziativa del tutto nuova nel campo della guerra economica, Pitt autorizzò i monarchici emigrati a stampare assignats da esportare in Francia. Sperava così di accelerale lo sfacelo. Finì che i torchi francesi stampavano oggi ciò che serviva per le necessità dell’indomani. Ben presto il Direttorio sospese la convertibilità in terre di questi biglietti ormai quasi del tutto senza valore e la Francia dovette abbandonare il sistema a base fondiaria. Si riuscì però a proteggere i creditori dal pericolo di essere rimborsati con assignats. Questo, se non altro, li salvò dall’ignominia di doversi nascondere (come era avvenuto in America) ai loro debitori. Una nuova valuta cartacea, mandats territoriaux, anch’essa con diritto al possesso di terre, fu accolta, non sorprendentemente, con aperta ostilità. Nel febbraio 1797 (il 16 Piovoso dell'anno V) il Direttorio tornò all'oro e all'argento. Ma ormai la Rivoluzione era un fatto compiuto. Era stata finanziata grazie agli assignats. Che di conseguenza meritano di essere ricordati almeno quanto la ghigliottina.

John K. Galbrait - Soldi - BUR - 2013